Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 ott 2019
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per «partita» si intende la partita quale definita all’, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625; b) per «immissione sul mercato» si intende l’immissione sul mercato quale definita all’, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Ai fini degli e dell’allegato IV, tuttavia, per «partita» si intende: a) una «partita» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 e un «lotto» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, in relazione agli alimenti e mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine; b) una «partita» di cui all’allegato della direttiva 2002/63/CE, in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da antiparassitari e pentaclorofenolo.
Storico versioni

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