Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2019
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «partita» si intende la partita quale definita all’, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
per «immissione sul mercato» si intende l’immissione sul mercato quale definita all’, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ai fini degli e dell’allegato IV, tuttavia, per «partita» si intende:
a)
una «partita» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 e un «lotto» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, in relazione agli alimenti e mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine;
b)
una «partita» di cui all’allegato della direttiva 2002/63/CE, in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati all’allegato II a causa del rischio di contaminazione da antiparassitari e pentaclorofenolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1793:oj#art-2