Art. 7

Ingresso nell’Unione

In vigore dal 22 ott 2019
Ingresso nell’Unione 1.   Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II possono entrare nell’Unione solo alle condizioni stabilite nella presente sezione. 2.   L’identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell’allegato II. 3.   Le partite di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell’Unione e ai punti di controllo.
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