Art. 9
Codice di identificazione
In vigore dal 22 ott 2019
Codice di identificazione
1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è contrassegnata da un codice di identificazione.
2. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine e se l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, non è necessario che il codice di identificazione della partita sia menzionato separatamente su ogni singolo piccolo imballaggio, purché venga menzionato almeno sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.
Storico versioni
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