Art. 10

Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo

In vigore dal 22 ott 2019
Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo 1.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine. 2.   In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano: a) la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine; b) la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari; c) che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine; d) l’assenza di Salmonella in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da Salmonella. 3.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell’allegato II. La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1. 4.   I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all’, paragrafo 1. 5.   Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
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