Art. 10
Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo
In vigore dal 22 ott 2019
Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo
1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
2. In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano:
a)
la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;
b)
la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari;
c)
che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine;
d)
l’assenza di Salmonella in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da Salmonella.
3. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell’allegato II.
La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1.
4. I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all’, paragrafo 1.
5. Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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