Art. 8
Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici
In vigore dal 22 ott 2019
Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici
1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II con la frequenza indicata in tale allegato.
2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato II è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.
3. Gli alimenti composti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce.
4. Gli alimenti composti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.
Storico versioni
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