Art. 6

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici

In vigore dal 22 ott 2019
Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici 1.   Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato I, con la frequenza indicata in tale allegato. 2.   La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato I è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.
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