Art. 4

Immissione in libera pratica

In vigore dal 22 ott 2019
Immissione in libera pratica Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite di alimenti e mangimi elencati negli allegati I e II unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’, paragrafo 2, di tale regolamento.
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