Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 22 ott 2019
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
nell’allegato I, l’elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione, che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
i.
le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti dai paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, elencati nell’allegato II, tabella 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;
ii.
le partite di alimenti composti che contengono qualsiasi alimento elencato nell’allegato II, tabella 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati in tale allegato, tabella 2;
c)
le norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
d)
le norme sui metodi da usare per il campionamento e le analisi di laboratorio per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
e)
le norme concernenti il modello di certificato ufficiale che deve accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le prescrizioni relative a tale certificato ufficiale, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002;
f)
le norme per il rilascio dei certificati ufficiali di sostituzione che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.
3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg:
a)
le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato;
b)
le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all’uso personale;
c)
le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all’immissione sul mercato;
d)
le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.
4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri.
5. In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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