Art. 12
Aggiornamenti degli allegati
In vigore dal 22 ott 2019
Aggiornamenti degli allegati
La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I e II, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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