Art. 14
Periodo di transizione
In vigore dal 22 ott 2019
Periodo di transizione
1. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione previsti all’ del regolamento (CE) n. 669/2009, all’ del regolamento (UE) n. 884/2014, all’ del regolamento (UE) 2015/175, all’ del regolamento (UE) 2017/186 e all’ del regolamento (UE) 2018/1660 continuano ad applicarsi fino al 31 gennaio 2020.
Tali obblighi relativi alla presentazione di una relazione riguardano il periodo fino al 31 dicembre 2019.
2. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 durante il periodo di riferimento stabilito nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 14 febbraio 2020 in conformità alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 (UE) e (UE) 2018/1660 rispettivamente in vigore il 13 dicembre 2019, sono autorizzate a entrare nell’Unione fino al 13 giugno 2020.
Storico versioni
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