Art. 13
Abrogazione
In vigore dal 22 ott 2019
Abrogazione
1. I regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.
2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 si intendono fatti al presente regolamento.
3. I riferimenti al «punto di entrata designato ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «punto di entrata designato» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti a un «posto di controllo frontaliero» ai sensi dell’, paragrafo 38, del regolamento (UE) 2017/625.
4. I riferimenti al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009», al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «documento comune di entrata (DCE)» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sono intesi come riferimenti al «documento sanitario comune di entrata (DSCE)» di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
5. I riferimenti alla definizione figurante all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 669/2009 in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti alla definizione di «partita» figurante all’, paragrafo 37, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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