Art. 11
Animali da compagnia
In vigore dal 10 ott 2019
Animali da compagnia
Gli animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e diversi dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, come segue:
a)
animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 che:
i)
rispondono alle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 33 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o
ii)
rispondono alle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o
iii)
rispondono alle condizioni stabilite all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento e ai requisiti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento; o
iv)
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento;
b)
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 a condizione che:
i)
i loro movimenti siano stati autorizzati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, della decisione 2007/25/CE; e
ii)
siano sottoposti a controlli veterinari conformemente all’ della decisione 2007/25/CE;
c)
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che vengono introdotti nell’Unione da Andorra, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano;
d)
animali di specie diverse dagli uccelli, elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Storico versioni
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