Art. 10

Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio

In vigore dal 10 ott 2019
Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio 1.   Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’. 2.   Gli Stati membri eseguono controlli ufficiali specifici su tali merci conformemente all’. 3.   I servizi postali richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite al paragrafo 1, in particolare fornendo le informazioni di cui all’allegato III.
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