Art. 12

Informazioni sugli animali da compagnia

In vigore dal 10 ott 2019
Informazioni sugli animali da compagnia 1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni nel manifesto di cui all’allegato IV, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi. 2.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari, accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui al paragrafo 1 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.
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