Art. 9

Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri 1.   Per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e con gli operatori responsabili di altri punti di entrata, organizzano controlli ufficiali specifici presso i punti di entrata nell’Unione. Tali controlli ufficiali specifici sono basati sul rischio ed efficaci. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) mirano in particolare a individuare la presenza di merci di cui all’; b) mirano a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’; e c) sono eseguiti mediante mezzi appropriati, che possono comprendere l’uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci. 3.   Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili che eseguono i controlli ufficiali specifici: a) mirano a identificare le merci non conformi alle norme stabilite all’; b) garantiscono che le merci non conformi identificate siano sequestrate e distrutte conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli articoli da 197 a 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); c) riesaminano, almeno una volta l’anno e prima del 1o ottobre, le azioni e i meccanismi applicati, stabiliscono il livello di conformità raggiunto e, in base al rischio, adeguano se necessario tali azioni e meccanismi per conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b). 4.   Il riesame di cui al paragrafo 3, lettera c), garantisce che i rischi per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante siano ridotti al minimo. Il riesame tiene conto: a) dei dati raccolti sul numero approssimativo di partite che violano le norme stabilite all’; b) del numero di controlli ufficiali specifici eseguiti; c) del quantitativo totale di partite sequestrate e distrutte rinvenute nei bagagli personali dei passeggeri e non conformi all’; e d) di qualsiasi altra informazione pertinente.
Storico versioni

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