Art. 8

Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale

In vigore dal 10 ott 2019
Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale 1.   In tutti i punti di entrata nell’Unione l’autorità competente presenta informazioni per mezzo di uno dei manifesti di cui all’allegato II, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell’Unione, collocati in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi. 2.   L’autorità competente può integrare le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni aggiuntive, comprendenti: a) le informazioni di cui all’allegato III; b) informazioni adeguate alle condizioni locali. 3.   Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi: a) richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite all’ e al presente articolo, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati II e III; b) accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2122:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo