Art. 6
Prodotti di origine animale e prodotti compositi a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri
In vigore dal 10 ott 2019
Prodotti di origine animale e prodotti compositi
a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri
1. I prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
a)
siano destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e
b)
non vengano scaricati sul territorio dell’Unione.
2. Il trasferimento diretto di merci di cui al paragrafo 1 scaricate in un porto da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali è esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
a)
avvenga conformemente all’accordo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero; e
b)
avvenga in regime di sorveglianza doganale.
3. L’operatore responsabile delle merci di cui al paragrafo 1 chiede l’accordo di cui al paragrafo 2, lettera a), prima del trasferimento di tali merci da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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