Art. 4
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici
In vigore dal 10 ott 2019
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici
1. L’autorità competente può esentare i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
a)
l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia preventivamente rilasciato all’utilizzatore dei campioni un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;
b)
siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso fino a che raggiungono l’utilizzatore di cui alla lettera a) o, nel caso di cui alla lettera c), il posto di controllo frontaliero di entrata;
c)
nel caso di ingresso nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenti i campioni ad un posto di controllo frontaliero.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente del posto di controllo frontaliero informa mediante l’IMSOC l’autorità competente dello Stato membro di destinazione dell’introduzione dei campioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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