Art. 5

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici

In vigore dal 10 ott 2019
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici 1.   Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono esenti da controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che siano destinati a fini scientifici conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. 2.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita esegue controlli documentali sull’autorizzazione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. In caso di non conformità identificata o sospetta, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo può eseguire controlli di identità e fisici sulla partita o chiedere che tali controlli siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente. 3.   Se l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita chiede che i controlli di identità e fisici siano svolti dal responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento che è stata designata dall’autorità competente, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita informa mediante l’IMSOC l’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento dei risultati dei controlli documentali e della successiva partenza della partita per la stazione di quarantena o la struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento informa mediante l’IMSOC l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo della partita dell’arrivo della partita alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento. L’autorità competente della stazione di quarantena o della struttura di confinamento svolge i controlli di identità e fisici.
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