Art. 3
Animali destinati a scopi scientifici
In vigore dal 10 ott 2019
Animali destinati a scopi scientifici
1. Gli invertebrati destinati a scopi scientifici quali ricerca, attività educative o ricerca relativa ad attività di sviluppo del prodotto sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che:
a)
siano conformi alle prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;
c)
una volta eseguite le attività connesse agli scopi scientifici, essi e i prodotti da essi derivati, ad eccezione delle quantità utilizzate a scopi scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle api mellifere (Apis mellifera), ai bombi (Bombus spp.), ai molluschi appartenenti al phylum Mollusca e ai crostacei appartenenti al subphylum Crustacea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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