Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»: campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici come definiti all’allegato I, punto 38, del regolamento (UE) n. 142/2011;
2)
«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;
3)
«prodotti della pesca freschi»: prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
4)
«prodotti della pesca preparati»: prodotti della pesca preparati come definiti all’allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5)
«prodotti della pesca trasformati»: prodotti della pesca trasformati come definiti all’allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6)
«animale da compagnia»: animale da compagnia come definito all’, punto 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
7)
«movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale come definito all’, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429;
8)
«alimenti per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia come definiti all’allegato I, punto 19, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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