Art. 7
Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale
In vigore dal 10 ott 2019
Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale
I prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro impiego o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle seguenti categorie:
a)
merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;
b)
prodotti della pesca freschi eviscerati o prodotti della pesca preparati o prodotti della pesca trasformati, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;
c)
merci diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diverse da quelle di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;
d)
piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti;
e)
merci, diverse dalle piante da impianto, provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera;
f)
prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia;
g)
merci, diverse dalle piante da impianto e diverse dai prodotti della pesca, provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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