Art. 39
Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche
In vigore dal 30 set 2019
Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche
1. I certificati ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni:
a)
sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi:
i)
il Traces;
ii)
il sistema nazionale di uno Stato membro;
iii)
il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces;
iv)
il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro;
b)
sono firmati da un funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata;
c)
recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale;
d)
utilizzano una validazione temporale elettronica qualificata.
2. Se i certificati ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), il Traces o il sistema nazionale dello Stato membro conferma lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente del paese terzo responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale.
In tali casi non è richiesta la firma del funzionario autorizzato di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv).
4. L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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