Art. 39 · Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche

Art. 39

Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche

In vigore dal 30 set 2019
Rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico e uso delle firme elettroniche 1.   I certificati ufficiali in formato elettronico per le partite di animali e merci che entrano nell’Unione soddisfano tutte le seguenti prescrizioni: a) sono rilasciati con uno dei seguenti sistemi: i) il Traces; ii) il sistema nazionale di uno Stato membro; iii) il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il Traces; iv) il sistema di certificazione elettronica di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale in grado di scambiare dati con il sistema nazionale di uno Stato membro; b) sono firmati da un funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata; c) recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale; d) utilizzano una validazione temporale elettronica qualificata. 2.   Se i certificati ufficiali in formato elettronico sono rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), il Traces o il sistema nazionale dello Stato membro conferma lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente del paese terzo responsabile del rilascio o la firma elettronica avanzata o qualificata del suo rappresentante legale. In tali casi non è richiesta la firma del funzionario autorizzato di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   La Commissione è informata in anticipo del rilascio di certificati ufficiali in formato elettronico conformemente al paragrafo 1, lettera a), punto iv). 4.   L’autorità competente accetta i certificati fitosanitari in formato elettronico, come richiesto per l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del capo VI, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, solo se rilasciati in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto i) o iii), del presente articolo.
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