Art. 37

Scambi tra il Traces e altri sistemi elettronici

In vigore dal 30 set 2019
Scambi tra il Traces e altri sistemi elettronici 1.   Gli scambi di dati tra il Traces e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme dell’UN/CEFACT, dell’IPPC e dell’OIE. 2.   Gli scambi di dati tra il Traces e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti nel Traces.
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