Art. 36
Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces
In vigore dal 30 set 2019
Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces
1. Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel Traces.
2. Ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel Traces, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel Traces.
3. Se più di un’autorità competente tratta, elabora o trasmette dati, informazioni o documenti nel Traces, esse hanno accesso a tutti tali dati, informazioni e documenti.
4. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, le entità che non hanno contribuito al trattamento, all’elaborazione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti nel Traces, o non partecipano all’immissione sul mercato o allo spostamento in questione, non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti riguardanti una decisione di negare l’ingresso a una partita o un ordine di eseguire un intervento, registrati nel Traces conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-36