Art. 36

Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces

In vigore dal 30 set 2019
Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti nel Traces 1.   Ciascun operatore ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti che tratta, elabora o trasmette nel Traces. 2.   Ciascuna autorità competente ha accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti trattati, elaborati o trasmessi nel Traces, nell’ambito della propria sfera di responsabilità, dal suo personale o dagli operatori che gestisce nel Traces. 3.   Se più di un’autorità competente tratta, elabora o trasmette dati, informazioni o documenti nel Traces, esse hanno accesso a tutti tali dati, informazioni e documenti. 4.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, le entità che non hanno contribuito al trattamento, all’elaborazione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti nel Traces, o non partecipano all’immissione sul mercato o allo spostamento in questione, non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti. 5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti riguardanti una decisione di negare l’ingresso a una partita o un ordine di eseguire un intervento, registrati nel Traces conformemente all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.
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