Art. 38

Collaborazione tra le autorità negli Stati membri in merito a partite che entrano nell’Unione

In vigore dal 30 set 2019
Collaborazione tra le autorità negli Stati membri in merito a partite che entrano nell’Unione 1.   Ai fini della collaborazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi agli animali e alle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi e alle decisioni adottate in base ai controlli ufficiali effettuati in conformità al titolo II, capo V, di tale regolamento, attraverso a) il Traces o i rispettivi sistemi nazionali degli Stati membri; o b) l’ambiente a interfaccia unica dell’UE per le dogane, basato sui sistemi doganali elettronici di cui alla decisione n. 70/2008/CE e interconnesso con il Traces. 2.   Se l’accesso indicato al paragrafo 1 non è disponibile, gli Stati membri garantiscono, senza ritardi ingiustificati, che le loro autorità doganali e le autorità competenti si scambino reciprocamente, in modo tempestivo, i dati, le informazioni e i documenti pertinenti.
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