Art. 40

Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso

In vigore dal 30 set 2019
Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso 1.   Il DSCE contiene le voci relative alle informazioni di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento ed è usato dall’operatore e dalle autorità competenti in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 in uno dei seguenti formati, a seconda della categoria della partita stabilita all’, paragrafo 1, di tale regolamento: a) un DSCE-A redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione A, del presente regolamento, per le partite di animali: i) di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; o ii) soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; b) un DSCE-P redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione B, del presente regolamento, per le partite di prodotti: i) di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; o ii) soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure disposte all’, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; c) un DSCE-PP redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione C, del presente regolamento, per le partite di: i) piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; o ii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono soggetti, al loro ingresso nell’Unione, a una delle misure o condizioni disposte all’, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625; o iii) piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici aventi particolare origine o provenienza per i quali è necessario un livello minimo di controlli ufficiali per far fronte a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti per la sanità delle piante come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/66; d) un DSCE-D redatto conformemente al modello contenuto nell’allegato II, parte 2, sezione D, del presente regolamento, per le partite di mangimi e alimenti di origine non animale che sono soggette, al loro ingresso nell’Unione, alle misure o alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) o f), del regolamento (UE) 2017/625. 2.   Il DSCE di cui al paragrafo 1 è: a) redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata; b) debitamente compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata in conformità alle note esplicative di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento: i) dall’operatore responsabile della partita, per quanto riguarda le informazioni relative ai dettagli della partita, come descritto nella parte I dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato; ii) dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo, per quanto riguarda le informazioni relative alla decisione adottata sulla partita, come descritto nella parte II dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato; iii) dall’autorità competente al posto di controllo frontaliero di uscita o della destinazione finale, o dall’autorità competente a livello locale, per quanto riguarda le informazioni relative alle misure di follow-up adottate in merito alla partita a seguito dell’adozione di una decisione, come descritto nella parte III dei modelli di cui alla parte 2, sezioni da A a D, di detto allegato. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), uno Stato membro può acconsentire che un DSCE sia redatto in una lingua ufficiale dell’UE diversa da quella dello Stato membro di entrata.
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Formato del DSCE e istruzioni per la sua presentazione e il suo uso (Art. 40 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo