Art. 41

Uso di un DSCE elettronico

In vigore dal 30 set 2019
Uso di un DSCE elettronico 1.   Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi: a) il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni: i) sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica; ii) sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata; iii) rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio; iv) sia dotato dal Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato; b) il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni: i) sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica; ii) sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata; iii) rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio; iv) sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione è adottata in base ai controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio. 2.   Il Traces conferma la trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), con il proprio sigillo elettronico avanzato o qualificato. 3.   Su ciascuna delle operazioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 è apposta una validazione temporale elettronica qualificata.
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