Art. 41
Uso di un DSCE elettronico
In vigore dal 30 set 2019
Uso di un DSCE elettronico
1. Un operatore o un’autorità competente utilizza un DSCE in formato elettronico attraverso uno dei seguenti sistemi:
a)
il Traces, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii)
sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata;
iii)
rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;
iv)
sia dotato dal Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato;
b)
il sistema nazionale di uno Stato membro, a condizione che il DSCE soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:
i)
sia firmato dall’operatore responsabile della partita con la sua firma elettronica;
ii)
sia firmato dal certificatore ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo con la sua firma elettronica avanzata o qualificata;
iii)
rechi il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio;
iv)
sia trasmesso al Traces al più tardi nel momento in cui la decisione è adottata in base ai controlli ufficiali e la trasmissione sia dotata del sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente responsabile del rilascio.
2. Il Traces conferma la trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv), con il proprio sigillo elettronico avanzato o qualificato.
3. Su ciascuna delle operazioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 è apposta una validazione temporale elettronica qualificata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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