Art. 11

Pubblicazione dei dati e prestazioni del costruttore

In vigore dal 20 giu 2019
Pubblicazione dei dati e prestazioni del costruttore 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione pubblica, mediante atti di esecuzione, un elenco indicante: a) a partire dal 1o luglio 2020, per ciascun costruttore, le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente periodo di riferimento, di cui all’; b) a partire dal 1o luglio 2020, per ciascun costruttore, il fattore per zero-basse emissioni prodotte nel precedente periodo di riferimento, di cui all’, paragrafo 1; c) a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 nel precedente periodo di riferimento, di cui all’; d) dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2031, per ciascun costruttore, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2, i crediti di emissioni e, a partire dal 1o luglio 2026 fino al 30 giugno 2031, i debiti di emissione nel precedente periodo di riferimento, di cui all’; e) a partire dal 1o luglio 2026, per ciascun costruttore, le emissioni di CO2 in eccesso nel precedente periodo di riferimento, di cui all’, paragrafo 1; f) a partire dal 1o luglio 2020, le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione nel precedente periodo di riferimento. L’elenco da pubblicare entro il 30 aprile 2021 comprende le emissioni di CO2 di riferimento di cui all’, secondo comma. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ riguardo all’adeguamento delle emissioni di CO2 secondo le seguenti modalità: a) se le ponderazioni per profilo di utilizzo o i valori del carico utile sono stati adeguati ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b) o c), applicando la procedura di cui al punto 1 dell’allegato II; b) nei casi in cui siano stati determinati fattori di adeguamento ai sensi dell’, paragrafo 2, applicandoli alle emissioni di CO2 di riferimento; c) se è stato determinato un aumento indebito delle emissioni di CO2 di riferimento in base alla metodologia di cui all’, correggendo le emissioni di CO2 di riferimento entro il 30 aprile 2022. Dopo averli adeguati, la Commissione pubblica i valori delle emissioni di CO2 di riferimento e li utilizza al fine del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 del costruttore applicabili nei periodi di riferimento a partire dalla data di applicazione degli atti delegati di adeguamento dei valori.
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