Art. 6
Obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di un costruttore
In vigore dal 20 giu 2019
Obiettivi specifici per le emissioni di CO2 di un costruttore
A partire dal 1o luglio 2026 e in ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento precedente. L’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 è pari alla somma, sull’insieme dei sottogruppi di veicoli, dei prodotti dei seguenti valori:
a)
l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di cui all’, primo comma, lettera a) o b), a seconda dei casi;
b)
le emissioni di CO2 di riferimento;
c)
la quota di veicoli del costruttore in ciascun sottogruppo di veicoli;
d)
i fattori di ponderazione inerenti al chilometraggio annuale e al carico utile, applicati a ciascun sottogruppo di veicoli.
L’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 è determinato conformemente al punto 4 dell’allegato I.
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