Art. 5

Veicoli pesanti a zero-basse emissioni

In vigore dal 20 giu 2019
Veicoli pesanti a zero-basse emissioni 1.   A partire dal 1o luglio 2020 e per ogni periodo di riferimento successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina il fattore per zero-basse emissioni, per il periodo di riferimento precedente. Il fattore per zero-basse emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni del parco veicoli del costruttore in un periodo di riferimento, includendo i veicoli pesanti a zero emissioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, nonché i veicoli professionali a zero-basse emissioni, ed è determinato conformemente al punto 2.3 dell’allegato I. 2.   Per i periodi di riferimento dal 2019 al 2024, ai fini del paragrafo 1 i veicoli pesanti a zero-basse emissioni sono conteggiati come segue: a) un veicolo pesante a emissioni zero è conteggiato come due veicoli; e b) un veicolo pesante a basse emissioni è conteggiato come fino a due veicoli, secondo una funzione delle sue emissioni specifiche di CO2 e della soglia di basse emissioni del sottogruppo di veicoli cui il veicolo appartiene quale definita al punto 2.3.3 dell’allegato I. Il fattore per zero-basse emissioni è determinato conformemente al punto 2.3.1 dell’allegato I. 3.   Per i periodi di riferimento a partire dal 2025, il fattore per zero-basse emissioni è determinato sulla base di una soglia di riferimento del 2 % conformemente al punto 2.3.2 dell’allegato I. 4.   Il fattore per zero-basse emissioni di CO2 riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo dell’1,5 % le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore.
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