Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«emissioni di CO2 di riferimento»: la media, determinata conformemente al punto 3 dell’allegato I, delle emissioni specifiche di CO2 nel periodo di riferimento di cui all’, secondo comma, di tutti i veicoli pesanti nuovi in ciascun sottogruppo di veicoli, escludendo i veicoli professionali;
2)
«emissioni specifiche di CO2»: le emissioni di CO2 di un singolo veicolo pesante determinate conformemente al punto 2.1 dell’allegato I;
3)
«periodo di riferimento dell’anno Y»: il periodo che va dal 1o luglio dell’anno Y al 30 giugno dell’anno Y+1;
4)
«emissioni specifiche medie di CO2»: la media, determinata conformemente al punto 2.7 dell’allegato I, delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un dato periodo di riferimento;
5)
«obiettivo specifico per le emissioni di CO2»: l’obiettivo per le emissioni di CO2 di un singolo costruttore, espresso in g/tkm e determinato ogni anno per il periodo di riferimento precedente conformemente al punto 4 dell’allegato I;
6)
«autocarro rigido»: un autocarro non progettato né costruito per trainare un semirimorchio;
7)
«trattore stradale»: un trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;
8)
«sottogruppo di veicoli»: un raggruppamento di veicoli quali definiti al punto 1 dell’allegato I, caratterizzati da un insieme di criteri tecnici comuni e specifici, rilevanti per determinare le loro emissioni di CO2 e il loro consumo di carburante;
9)
«veicolo professionale»: un veicolo pesante per il quale sono state determinate le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, solo per profili di utilizzo diversi da quelli definiti al punto 2.1 dell’allegato I del presente regolamento;
10)
«costruttore»: la persona o l’ente responsabile per la presentazione dei dati sui veicoli pesanti nuovi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2018/956 o, nel caso di veicoli pesanti a emissioni zero, la persona o l’ente responsabile nei confronti dell’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE globale dei veicoli o della procedura di omologazione individuale a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché responsabile della conformità della produzione;
11)
«veicolo pesante a emissioni zero»: un veicolo pesante privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/kWh, oppure le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/km;
12)
«veicolo pesante a basse emissioni»: un veicolo pesante, diverso da un veicolo pesante a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, determinate conformemente al punto 2.3.3 dell’allegato I, siano meno della metà rispetto alle emissioni di CO2 di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli cui appartiene il veicolo pesante;
13)
«profilo di utilizzo»: la combinazione di un ciclo di velocità da raggiungere, un valore di carico utile, una configurazione per carrozzeria o rimorchio e, se applicabili, altri parametri, tale da riflettere l’uso specifico di un veicolo e sulla base della quale vengono determinati i valori ufficiali in materia di emissioni di CO2 e di consumo di carburante di un veicolo pesante;
14)
«ciclo di velocità da raggiungere»: la descrizione della velocità del veicolo che il conducente intende raggiungere o alla quale deve limitarsi a causa delle condizioni del traffico, quale funzione della distanza percorsa in un viaggio;
15)
«carico utile»: il peso delle merci trasportate da un veicolo, in diverse condizioni.
Storico versioni
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