Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli pesanti nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito:
a)
autocarri rigidi con una configurazione degli assi 4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate;
b)
autocarri rigidi con una configurazione degli assi 6x2;
c)
trattori stradali con una configurazione degli assi 4x2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate; e
d)
trattori stradali con una configurazione degli assi 6x2.
Ai fini dell’ e del punto 2.3 dell’allegato I del presente regolamento, il presente regolamento si applica inoltre ai veicoli pesanti della categoria N che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e che non soddisfano le caratteristiche di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo.
Le categorie di veicoli di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo si riferiscono alle categorie di veicoli definite nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
2. Ai fini del presente regolamento, i veicoli di cui al paragrafo 1 sono considerati veicoli pesanti nuovi in un determinato periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o luglio se immatricolati per la prima volta nell’Unione nel corso di tale periodo e non precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione.
Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni effettuate al di fuori dell’Unione se avvenute meno di tre mesi prima di quella nell’Unione.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti che sono certificati come veicoli professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione ma che non sono immatricolati come tali, e applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli, a decorrere dal periodo di riferimento dell’anno 2021 e per ogni successivo periodo di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
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