Art. 7
Crediti e debiti di emissioni
In vigore dal 20 giu 2019
Crediti e debiti di emissioni
1. Al fine di determinare la conformità del costruttore agli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029, sono presi in considerazione i suoi debiti o crediti di emissioni determinati in conformità dell’allegato I, punto 5, che corrispondono al numero dei veicoli pesanti nuovi del costruttore in un periodo di riferimento, esclusi i veicoli professionali, moltiplicato per:
a)
la differenza tra la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 2 e le emissioni specifiche medie di CO2 di tale costruttore, se la differenza è un valore positivo («crediti di emissioni»); o
b)
la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 di tale costruttore, se la differenza è un valore positivo («debiti di emissioni»).
I crediti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2019 al 2029. Tuttavia, i crediti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2019 al 2024 sono presi in considerazione al fine di determinare la conformità del costruttore unicamente all’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del periodo di riferimento dell’anno 2025.
I debiti di emissioni sono acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029. Tuttavia il debito totale di emissioni di un costruttore non può superare il 5 % dell’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del costruttore nel periodo di riferimento dell’anno 2025, moltiplicato per il numero dei suoi veicoli pesanti nel periodo in questione («limite dei debiti di emissioni»).
I crediti e debiti di emissioni acquisiti nei periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2028 sono riportati, se del caso, da un periodo di riferimento al successivo. Eventuali debiti di emissioni residui sono liquidati nel periodo di riferimento dell’anno 2029.
2. La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 è fissata per ciascun costruttore conformemente al punto 5.1 dell’allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all’, secondo comma, e l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 indicato al medesimo articolo, primo comma, lettera a), nonché tra l’obiettivo per le emissioni di CO2 per il periodo di riferimento dell’anno 2025 e l’obiettivo per le emissioni di CO2 applicabile a partire dal periodo di riferimento dell’anno 2030, come stabilito dal primo comma, lettera b), di tale articolo.
Storico versioni
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