Art. 14
Modifiche degli allegati I e II
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche degli allegati I e II
1. Onde garantire che i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore ai sensi dell’ e per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 a norma dell’ tengano conto del progresso tecnico e dell’evoluzione della logistica del trasporto merci, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica delle seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II:
a)
le voci relative al tipo di cabina e alla potenza del motore di cui all’allegato I, tabella 1, e le definizioni di «cabina con cuccetta» e «cabina corta» di cui alla tabella citata;
b)
le ponderazioni per profilo di utilizzo di cui all’allegato I, tabella 2;
c)
i valori per carico utile di cui all’allegato I, tabella 3, e i fattori di adeguamento del carico utile di cui all’allegato II, tabella 1;
d)
i valori per il chilometraggio annuale di cui all’allegato I, tabella 4.
2. Se le procedure di omologazione stabilite nel regolamento (CE) n. 595/2009 e nelle relative misure di attuazione sono oggetto di modifiche diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, in modo tale che il livello delle emissioni di CO2 dei veicoli rappresentativi definiti ai sensi del presente paragrafo aumenti o diminuisca di oltre 5 g CO2/km, la Commissione, conformemente all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), applica un fattore di adeguamento alle emissioni di CO2 di riferimento, calcolandolo in base alla formula di cui al punto 2 dell’allegato II.
3. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce una metodologia per definire uno o più veicoli rappresentativi di un sottogruppo – coefficienti di ponderazione statistica compresi – sulla base dei quali è calcolato l’adeguamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto dei dati di monitoraggio comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 e delle caratteristiche tecniche dei veicoli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1242:oj#art-14