Art. 15

Riesame e relazione

In vigore dal 20 giu 2019
Riesame e relazione 1.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’efficacia del presente regolamento, all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e al livello del meccanismo di incentivazione per veicoli pesanti a zero e basse emissioni applicabile a partire dal 2030, alla determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti, compresi i rimorchi, gli autobus e i pullman, e i veicoli professionali, e all’introduzione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 vincolanti per il 2035 e a partire dal 2040 per i veicoli pesanti. L’obiettivo relativo al 2030 è valutato conformemente agli impegni assunti dall’Unione europea nel quadro dell’accordo di Parigi. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, in particolare, anche: a) una valutazione circa l’efficacia del sistema di crediti e debiti di emissione di cui all’ e circa l’opportunità di estenderne l’applicazione al 2030 e oltre; b) una valutazione della diffusione di veicoli pesanti a zero-basse emissioni, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE, nonché dei parametri e delle condizioni pertinenti che incidono sull’immissione sul mercato di tali veicoli pesanti; c) una valutazione circa l’efficacia del meccanismo di incentivazione per i veicoli pesanti a zero e basse emissioni di cui all’ e l’opportunità dei suoi diversi elementi, al fine di adeguarlo per il periodo successivo al 2025 in vista di un’eventuale diversificazione per autonomia di marcia a zero emissioni e sottogruppi di veicoli, in combinazione con fattori di ponderazione inerenti al chilometraggio e al carico utile, con una data di applicazione che preveda un tempo di adattamento di almeno tre anni; d) una valutazione della realizzazione della necessaria infrastruttura di ricarica e rifornimento, della possibilità di introdurre norme sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei motori, in particolare per i veicoli professionali, e della rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati conformemente al regolamento (UE) 2017/2400 rispetto a quelli reali; e) esclusivamente ai fini del presente regolamento, anche i veicoli pesanti e le combinazioni di veicoli, tenendo conto dei pesi e delle dimensioni applicabili al trasporto nazionale, per esempio i concetti modulari e intermodali, valutando nel contempo eventuali aspetti di sicurezza ed efficienza dei trasporti, nonché eventuali effetti intermodali, ambientali, infrastrutturali e di rimbalzo, come pure la situazione geografica degli Stati membri; f) una valutazione dello strumento di simulazione VECTO al fine di garantire che esso sia aggiornato costantemente e tempestivamente; g) una valutazione della possibilità di mettere a punto una metodologia specifica per includere il possibile contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 dell’utilizzo di combustibili rinnovabili liquidi e gassosi alternativi sintetici e avanzati, compresi i cosiddetti «e-fuel» o combustibili ecologici, prodotti mediante energia rinnovabile e che soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); h) una valutazione della fattibilità dell’introduzione di un meccanismo di raggruppamento (pooling) aperto, trasparente e non discriminatorio tra i costruttori; i) una valutazione del livello dell’indennità per le emissioni di CO2 in eccesso al fine di garantire che essa ecceda la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi di emissione di CO2. 3.   Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. 4.   Nell’ambito della valutazione a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina la possibilità di destinare le entrate provenienti dalle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso a un fondo specifico o a un programma pertinente, con l’obiettivo di garantire una transizione equa verso un’economia climaticamente neutra come indicato all’.1 dell’accordo di Parigi, in particolare per sostenere la riqualificazione, il perfezionamento professionale e altri percorsi formativi e il ricollocamento dei lavoratori del settore automobilistico in tutti gli Stati membri interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità maggiormente colpite dalla transizione. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa a tal fine al più tardi entro il 2027. 5.   La Commissione valuta, entro il 2023, la possibilità di mettere a punto una metodologia comune dell’Unione per la valutazione e la comunicazione coerente dei dati relativi a tutto il ciclo di vita delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti che sono immessi sul mercato dell’Unione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tale valutazione, incluse, se del caso, proposte per misure di follow-up, tra cui proposte legislative.
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