Art. 12

Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico

In vigore dal 20 giu 2019
Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico 1.   La Commissione monitora e valuta la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di energia determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 rispetto a quelli reali. Inoltre, la Commissione raccoglie regolarmente dati sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti utilizzando a bordo dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, partendo dai veicoli pesanti nuovi immatricolati a partire dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009. La Commissione provvede a che il pubblico sia informato dell’evoluzione di tale rappresentatività nel tempo. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione assicura che i seguenti parametri relativi al consumo energetico e alle emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti siano messi a sua disposizione a intervalli regolari, a partire dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009, da parte dei costruttori, delle autorità nazionali o tramite il trasferimento diretto di dati dai veicoli, secondo i casi: a) numero di identificazione del veicolo; b) carburante e energia elettrica consumati; c) distanza totale percorsa; d) carico utile; e) per i veicoli pesanti ibridi elettrici a carica esterna, il carburante e l’energia elettrica consumati e la distanza percorsa distribuita per le differenti modalità di guida; f) altri parametri necessari a garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione tratta i dati pervenuti a norma del primo comma del presente paragrafo per creare una serie di dati aggregati e resi anonimi, anche per costruttore, ai fini del paragrafo 1. I numeri di identificazione dei veicoli sono utilizzati unicamente per le finalità del trattamento dei dati e non sono conservati più a lungo di quanto necessario per dette finalità. 3.   Al fine di evitare un aumento del divario rispetto alle emissioni reali, entro due anni e cinque mesi dalla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater, lettera b), del regolamento (CE) n. 595/2009 la Commissione valuta in che modo i dati relativi al consumo di carburante e di energia possano essere utilizzati per garantire che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di energia del veicolo, determinati conformemente a tale regolamento, continuino a essere rappresentativi delle emissioni reali nel tempo per ciascun costruttore. La Commissione sorveglia l’evoluzione del divario di cui al primo comma e riferisce annualmente al riguardo e, al fine di evitarne un aumento, valuta, nel 2027, la fattibilità di un meccanismo di adeguamento delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore a partire dal 2030 e, se del caso, presenta una proposta legislativa per predisporre un siffatto meccanismo. 4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le procedure di dettaglio per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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