Art. 9
Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti
In vigore dal 20 giu 2019
Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti
1. Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:
a)
non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
b)
sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
c)
intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;
d)
è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
e)
insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.
2. Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.
3. Ciascuno Stato membro istituisce uno o più punti di contatto nazionali che siano provvisti di un numero di telefono e un indirizzo e-mail, un modulo online o qualsiasi altro mezzo efficace chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette e delle sparizioni e dei furti significativi. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
4. Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta. Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione considerata sospetta è stata conclusa o tentata, l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.
5. Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
6. I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.
Storico versioni
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