Art. 7
Informare la catena di approvvigionamento
In vigore dal 20 giu 2019
Informare la catena di approvvigionamento
1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’, paragrafi 1 e 3.
Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’.
2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’ che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:
a)
consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
b)
istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.
3. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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