Art. 8
Verifica all’atto della vendita
In vigore dal 20 giu 2019
Verifica all’atto della vendita
1. Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l’identità e la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione e registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.
2. Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti, a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti:
a)
un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
b)
l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
c)
l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.
Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IV.
3. Ai fini della verifica dell’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L’operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all’.
4. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e della prevenzione e dell’individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per 18 mesi dalla data della transazione. Durante tale periodo le informazioni sono messe a disposizione per un’eventuale ispezione, su richiesta delle autorità all’uopo preposte o delle autorità di contrasto nazionali.
5. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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