Art. 5

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

In vigore dal 20 giu 2019
Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso 1.   I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati. 2.   La restrizione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle miscele contenenti clorati o perclorati elencate nell’allegato I, qualora la concentrazione complessiva di tali sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 della tabella dell’allegato I. 3.   Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I. Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l’acquisto, l’introduzione, la detenzione o l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all’ da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato. 4.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tutte le misure adottate per attuare il regime di licenze di cui al paragrafo 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze a norma del paragrafo 3. 5.   La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.
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