Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   "sostanza": una sostanza come definita all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 2)   "miscela": una miscela come definita all’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 3)   "articolo": un articolo come definito all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 4)   "messa a disposizione": qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita; 5)   "introduzione": l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua destinazione all’interno dell’Unione, a partire da un altro Stato membro o da un paese terzo, nell’ambito di qualsiasi procedura doganale come definita al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), compreso il transito; 6)   "uso": uso come definito all’, punto 24, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 7)   "transazione sospetta": qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi; 8)   "privato": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona; 9)   "utilizzatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l’attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona; 10)   "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online; 11)   "mercato online": prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall’altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online; 12)   "precursore di esplosivi soggetto a restrizioni": una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite; 13)   "precursore di esplosivi disciplinato": una sostanza elencata nell’allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p; 14)   "attività agricola": la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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