Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli articoli quali definiti all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco; d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale; f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli; g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1148:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo