Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli articoli quali definiti all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
agli articoli pirotecnici quali definiti all’, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
c)
agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
d)
all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
e)
agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
f)
alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
g)
ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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