Art. 4

Libera circolazione

In vigore dal 20 giu 2019
Libera circolazione Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano la messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi.
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