Art. 6

Licenze

In vigore dal 20 giu 2019
Licenze 1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili al rilascio delle licenze a norma dell’, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare: a) della necessità dimostrabile del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e della legittimità del suo uso previsto; b) della disponibilità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a concentrazioni inferiori o di sostanze alternative con un effetto analogo; c) dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all’interno dell’Unione; d) delle modalità di immagazzinamento che sono state proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia immagazzinato in condizioni di sicurezza. 2.   L’autorità competente rifiuta di rilasciare una licenza se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del privato di usare il precursore di esplosivi per fini legittimi. 3.   L’autorità competente può scegliere di limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo. Il periodo di validità della licenza non deve superare i tre anni. Fino alla scadenza indicata della licenza, l’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono indicati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata. 4.   L’autorità competente può imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda. 5.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se ha ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L’autorità competente informa senza indugio i detentori di licenza in merito a qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze, a meno che ciò non comprometta le indagini in corso. 6.   I ricorsi avverso una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente per tali ricorsi e controversie a norma del diritto nazionale. 7.   Uno Stato membro può riconoscere le licenze rilasciate da altri Stati membri a norma del presente regolamento. 8.   Per le licenze gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all’allegato III. 9.   L’autorità competente ottiene le informazioni sulle precedenti condanne penali del richiedente in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (12). Le autorità centrali di cui all’ di tale decisione quadro forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
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Licenze (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/1148) — Testo vigente | Portale Normativo