Art. 10
Formazione e sensibilizzazione
In vigore dal 20 giu 2019
Formazione e sensibilizzazione
1. Gli Stati membri provvedono a erogare formazione, nonché risorse adeguate a tal fine, alle autorità di contrasto, agli operatori di primo intervento e alle autorità doganali in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati nell’esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata a un’attività sospetta. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
2. Gli Stati membri organizzano, almeno una volta l’anno, azioni di sensibilizzazione adattate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.
3. Al fine di agevolare la cooperazione e garantire che tutti i portatori di interesse attuino efficacemente il presente regolamento, gli Stati membri organizzano scambi periodici tra autorità di contrasto, autorità nazionali di controllo, operatori economici, mercati online e rappresentanti dei settori che utilizzano precursori di esplosivi disciplinati. Gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire al loro personale informazioni sulle modalità di messa a disposizione dei precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e di sensibilizzarlo al riguardo.
Storico versioni
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