Art. 11
Autorità nazionali preposte alle ispezioni
In vigore dal 20 giu 2019
Autorità nazionali preposte alle ispezioni
1. Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 5 a 9 ("autorità nazionali preposte alle ispezioni").
2. Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali preposte alle ispezioni dispongano delle risorse e dei poteri ispettivi e di controllo necessari per assicurare la corretta amministrazione dei compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.
Storico versioni
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