Art. 12
Linee guida
In vigore dal 20 giu 2019
Linee guida
1. La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare:
a)
informazioni su come condurre le ispezioni;
b)
informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;
c)
informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;
d)
informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;
e)
informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette;
f)
informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza;
g)
altre informazioni ritenute utili.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.
3. La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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