Art. 14
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 20 giu 2019
Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata nell’allegato I o II possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’.
2. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione pari o inferiore ai valori limite stabiliti nella colonna 2 o 3 della tabella dell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore.
3. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II deve essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicano ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo tale valore limite.
4. Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali restrizioni o divieti, indicandone i motivi.
5. Uno Stato membro che sottopone a restrizioni o vieta sostanze conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sensibilizza gli operatori economici e i mercati online nel suo territorio in merito a tali restrizioni o divieti.
6. Previo ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche degli allegati a norma dell’, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Se del caso, lo Stato membro interessato modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate a tali allegati.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro interessato e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata da tale Stato membro non è giustificata e chiedere a tale Stato membro di revocare o modificare la misura provvisoria. La Commissione adotta tali decisioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’informazione di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro interessato sensibilizza in merito a tali decisioni gli operatori economici e i mercati online sul suo territorio.
8. Il presente articolo non pregiudica le misure delle quali gli Stati membri hanno informato o notificato alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2021 a norma dell’ del regolamento (UE) n. 98/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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